CASI & NEWS
LAVORO - ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO.
Pretese differenze retributive. Onere rigoroso di allegazione e prova in sede di giudizio.
(Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, sentenza n. 617/2024).
"...secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario e della sua effettiva entità, grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l’an.
Si è, in particolare, affermato che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., sent. n. 16150/2018).
Orbene, considerato che l’onere della prova circa lo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario grava sul lavoratore, in applicazione della regola generale di cui all’art. 2697 c.c., detto onere deve ritenersi non assolto con sufficiente rigore ed il capo di domanda conseguentemente rigettato. ... P.Q.M. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso...".
OPPOSIZIONE AD IPOTECA ESATTORIALE
A partire dal 14 maggio 2011 l'iscrizione di ipoteca da parte dell'Agente di Riscossione deve essere preceduta da comunicazione preventiva.
(Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 6, sentenza n. 5225/2019).
"...Il ricorso deve essere accolto. La Suprema Corte in varie pronunce successive a quella SS.UU. nr.19667/14 (nella quale aveva affermato il principio secondo cui l'amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n.602/73 deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di 30 giorni, per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) ha provveduto all'interpretazione del concreto contenuto delle doglianze dei contribuenti, ... ed ha ritenuto fondata la domanda del contribuente se la censura si risolveva "in sostanza" in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, spettando al giudice la qualificazione giuridica delle tesi del contribuente. Nel caso in esame deve ritenersi che il ricorrente ... abbia sostanzialmente lamentato la mancanza del contraddittorio endoprocedimentale, di talchè l'eccezione sollevata deve essere esaminata sotto questo profilo. Il D.L. n.70/2011 (in vigore dal 14.5.2011), convertito dalla L. n. 106/2011, è intervenuto sull'art. 77 D.P.R. 602/73 introducendo il comma 2 bis che obbliga l'agente di riscossione a notificare al proprietario dell'immobile "una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1". ...il ricorrente ha eccepito di non avere mai ricevuto, prima del provvedimento opposto, notifica di siffatta comunicazione. ...Il ricorso, dunque, è fondato sotto il profilo esaminato. ... P.Q.M. La Commissione ... accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato ..."
OPPOSIZIONE A PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO
Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 23 D.Lgs. 546/92: la Commissione non prende in considerazione atti controdeduttivi depositati tardivamente.
(Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, Sezione 2, sentenza n. 530/02/17).
"...Il Concessionario e ... risultano costituiti con comunicazioni ... che non sono prese in considerazione da questa Commissione poiché non rispettano i dettami dell'art. 23 del D.Lgs. 546/92. ... Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Preliminarmente questa Commissione è chiamata a disquisire in ordine a quanto eccepito dal ricorrente in ordine alla mancata osservanza ... del termine previsto dall'art. 23 D.Lgs. 546/92 in materia di tardiva presentazione delle controdeduzioni. Al riguardo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ritiene infatti che (vedi, per tutte, Cass. 18962/2005): "In tema di contenzioso triburtario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Ritiene, pertanto, questa commissione che sulla scorta della esposta sentenza le eccezioni sollevate dal Concessionario e ..., presentate tardivamente, siano legittimamente non ammissibili così da non poter acquisire quanto da detti Enti sostenuto nelle loro astrazioni... Il Collegio, quindi, annulla l'impugnata comunicazione preventiva del provvedimento di fermo di beni mobili unitamente agli effetti giuridici acquisiti dalla sua efficacia..."
OPPOSIZIONE A CARTELLA
L'ENTE PREVIDENZIALE/IMPOSITORE DEVE FORNIRE LA PROVA DEL CREDITO
Confermata la sentenza di primo grado di annullamento della cartella.
(Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, sentenza n. 155/2017).
"...il giudizio proposto a norma dell'art.24, 5° co., D.L.vo 46/99 è un normale giudizio civile, regolato (per come espressamente indicato dal 6° comma dello stesso articolo) dagli art.442 e segg., c.p.c., nel quale, però, l'opponente ha posizione sostanziale di convenuto, similmente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto è onere dell'Ente previdenziale opposto e cioè a dire del soggetto titolare del diritto di credito oggetto di cartolarizzazione, indicare compiutamente i fatti contestati ed i mezzi di prova a sostegno degli stessi. Dovrà, in altri termini, provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla cartella esattoriale, con la precisa indicazione dei fatti sui quali si fonda il credito contributivo fatto valere..."
OPPOSIZIONE A DIFFIDA ACCERTATIVA
Il credito deve essere certo, liquido, esigibile e provato, non frutto di attività valutativa dell'ispettore.
Revocato decreto direttoriale di esecutività della diffida accertativa per crediti da lavoro.
(Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro Calabria, Reggio Calabria, decisione n. 4756/2014).
La "...circolare n. 24/0224, interpretativa della norma di cui all'art. 12 del s.lgs. 124/2004...fornisce indicazioni precise, univoche e rigorose ... allorquando subordina ogni valutazione ad un prudente apprezzamento e dei risultati dell'indagine e degli elementi acquisiti che debbono essere di natura obiettiva (quindi,di natura documentale)... CONSIDERATO che la diffida accertativa assume "valore di accertamento tecnico" se il credito ivi dedotto si fonda su elementi oggettivamente predeterminati e privi di qualsivoglia margine valutativo e di opinabilità, nel senso che gli stessi devono preesistere all'indagine ispettiva e non scaturire dall'esercizio dei poteri di accertamento (anche solo in parte discrezionali) che implicano valutazioni più o meno complesse e apprezzamento di fatti incerti e controversi (come nel caso che ci occupa). In sostanza, la "certezza del credito" (requisito imprescindibile per tuti i titoli esecutivi), a parere di questo Comitato, non può essere conferita all'esito degli accertamenti ispettivi, i quali -pure se abbiano potuto consentire l'ammissione di prove a discarico e abbiano potuto tenere conto delle controdeduzioni del datore di lavoro- non appaiono equiparabili all'istruttoria giudiziale (con le relative garanzie del contraddittorio di cui al codice di rito); ...DECIDE che il ricorso prodotto ... avverso il provvedimento ... E' ACCOLTO... "